Spettacoli viaggianti: segnalazione certificata di inizio attività per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di singole attrazioni

(urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art69)
  • Servizio attivo
Spettacoli viaggianti: procedimento di segnalazione certificata di inizio attività per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di singole attr

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

    Come fare

    Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

    Segnalazione certificata di inizio attività per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di singole attrazioni
    Copia del certificato annuale di collaudo o copia di certificazione
    Copia del nulla osta attestante la disponibilità per lo sfruttamento dell'area
    Copia della polizza assicurativa o fidejussione bancaria
    Documentazione fotografica

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

    Cosa si ottiene

    Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Imprese
    Categorie:
    • Imprese e commercio
    Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:34.04